Il Cabudanne de sos Poetas è salvo, nessuna presunta appropriazione indebita del nome del festival da parte del Comune che, nell’ambito del PNRR, aveva affidato alla società Illisso di Nuoro un nuovo concept culturale sulla valorizzazione del canto polivocale, degli strumenti musicali e poesia, con uno stanziamento di 120mila euro. 

Il verdetto del TAR Sardegna sul ricorso di Perda Sonadora è chiaro: "improcedibile". L’associazione culturale, che ha ideato e organizza da 22 anni il festival letterario, aveva presentato appello al tribunale amministrativo chiedendo l’annullamento, previa sospensiva cautelare, dell’affidamento del segretario comunale «per timore di utilizzo improprio del nome del Festival della poesia, un potenziale rischio di creare un clone e confondere addetti ai lavori e aficionados, con rischio di “distrarre” finanziamenti e allontanare finanziatori storici».

Ma il Tribunale amministrativo, valutando carte e fatti, ha asseverato la ragione dell’amministrazione comunale guidata da Albina Mereu. Il dubbio nasce dall’utilizzo del nome Cabudanne nelle carte progettuali del progetto Rigenerazione Borghi del PNRR: «il progetto contestato non ha mai riguardato il “Cabudanne de sos Poetas”, mentre la mera denominazione del CLP (codice locale di progetto) ha rilievi esclusivamente a fini contabili per il Ministero, per rendicontazione e monitoraggio, e non può ritenersi idonea a radicare alcuna lesione nella sua sfera giuridica», si legge nella sentenza TAR dell'11 marzo, presidente Tito Aru, consigliere Oscar Marongiu, referendario estensore Andrea Gana.

Quindi il progetto affidato dal Comune a Illisso editore è radicalmente diverso dal progetto originario per potenziare Cabudanne de sos Poetas, modificato dal Comune e approvato dal Ministero della Cultura  il 24 novembre dello scorso anno, 2025. Già il 9 marzo scorso Perda Sonadora aveva depositato una memoria legale, per la trattazione dell’istanza cautelare, chiedendo di «dichiarare cessata la materia del contendere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune, con la rifusione delle spese di lite e del contributo unificato».

Il TAR, dunque, ha rigettato il ricorso di Perda per «sopravvenuta carenza d’interesse, ordinando la compensazione delle spese di lite tra i due contendenti».

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