«Mi sembra poco ragionevole andare avanti nell’operazione». Quello di Priscilla Pettiti è un nome che conta nel Diritto commerciale e societario. Studio a Roma, consulente e docente universitaria. Il riferimento è alla privatizzazione dello scalo di Cagliari che passerebbe sotto il controllo di Ligantia F2i, il fondo di investimento già azionista di maggioranza a Olbia e Alghero. Le quote vuole cederle la Camera di commercio, la quale non verrebbe pagata con soldi ma ottenendo una partecipazione nella futura holding mista di gestione dei tre scali sardi, sempre a guida Ligantia. Dentro la società anche la Regione che mercoledì, in un vertice convocato dalla presidente Todde, ha avallato il percorso.
Professoressa, partiamo dal macro contesto: senza gara pubblica si possono costituire società miste per la gestione di un servizio di interesse generale come il trasporto?
«È obbligatorio procedere a gara. Ma l’operazione che vuole fare la Camera di commercio di Cagliari e Oristano, come risulta dalla stessa delibera adottata dall’ente nel 2023, prevede qualcosa di molto più complesso. Da una parte c’è un’acquisizione, che corrisponde alla decisione di partecipare in Ligantia sottoscrivendo un aumento di capitale; dall’altra l’obiettivo è l’alienazione, cioè il conferimento al fondo di una parte del 94,4% detenuto in Sogaer».
Qualcosa non le torna?
«Condivido appieno la valutazione, estremamente puntuale, fatta dalla Corte dei Conti che sull’operazione ha evidenziato vizi importanti. La Sezione Controllo, in quaranta pagine di parere chiesto nel 2023 dallo stesso ente camerale, ha messo nero su bianco che le ragioni dell’acquisizione e della contestuale alienazione non sono del tutto pertinenti, oltre che carenti di motivazione».
In che senso?
«I giudici contabili hanno rilevato che l’efficacia, l’efficienza e la ragionevolezza presentate dalla Camera di commercio a sostegno dell’operazione non hanno trovato riscontro nella documentazione e nella valutazione fatta. Ugualmente sotto il profilo finanziario, questa integrazione del settore aeroportuale sardo espone la Camera di commercio a un rischio. La Corte dei Conti non ha confermato la convenienza economica dell’operazione».
Intende la possibile esposizione a indebitamento?
«La vocazione della Camera di commercio è territoriale. Gestire gli aeroporti di Olbia e Alghero, quindi fuori da Cagliari e Oristano, va oltre ed espone l’ente al rischio di nuovi investimenti».
Su cosa poggia l’obbligo della gara?
«L’operazione della Camera è un’alienazione volontaria che per sua natura richiede tale obbligo. La fattispecie si inquadra nell’articolo 10 del Tusp, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. La deroga è ammessa solo in casi eccezionali, per ragioni oggettive e non dipendenti dalla stessa amministrazione, situazioni di infungibilità e comunque con il sostegno imprescindibile di analitica motivazione che sola può ovviare ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Oltretutto lo prevede lo stesso Statuto di Sogaer, mi pare».
Ligantia F2i gestisce già gli scali di Olbia e Alghero. Siccome l’obiettivo strategico è creare una rete unica regionale, per la Camera di commercio il fondo di investimento è infungibile.
«L’infungibilità coincide ad esempio con l’impossibilità di alternative. È tale il caso dell’operatore unico. Diversamente non si può derogare alla messa a gara. Dalle carte dell’operazione aeroportuale, la necessità di procedere in modo diverso rispetto all’evidenza pubblica non risulta adeguatamente sostenuta».
Se è così palese la violazione del Tusp, perché Ligantia, Camera di commercio e adesso anche la Regione vogliono andare avanti?
«Il Tusp ha inteso regolare o, meglio, limitare le partecipazioni pubbliche alla stretta necessità del perseguimento delle finalità istituzionali specifiche, individuando, tra l’altro, i criteri guida di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Lo stesso ruolo della Corte dei Conti è stato rivisitato: non più solo “conoscitivo”, come inizialmente disposto all’articolo 5, ma di conformità e con particolare riguardo alla sostenibilità e alla compatibilità della scelta con detti principi del diritto pubblico».
Che succede se sull’affare sardo va avanti lo stesso?
«Se l’atto deliberativo venisse dichiarato invalido, ai sensi dell’articolo 7 del Tusp, la partecipazione dovrebbe essere liquidata; nell’ottica del conferimento in natura invece, nel caso di invalidità dell’atto deliberativo, lo stesso si renderebbe inefficace, con tutte le problematiche e incertezze che ne potrebbero derivare».
L’incognita peggiore?
«La conservazione della concessione aeroportuale».
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