Ritenuto corretto il diniego di tutti i permessi da parte del Comune e della Regione alla Opr Sun 11 Srl

Tra Villasanta e Samassi bocciato dal Tar un impianto fotovoltaico 

I giudici: manca la disponibilità dei terreni individuati per il progetto 

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Per un ottenere il via libera alla realizzazione di un impianto di energia rinnovabile la disponibilità del terreno su cui l’opera dovrà sorgere rappresenta un requisito essenziale. È il principio ribadito dalla sentenza del Tar di Cagliari nel contenzioso che ha visto contrapposta la società Opr Sun 11 Srl al Comune di Samassi e alla Regione in merito alla cotruzione di un impianto fotovoltaico. Il verdetto dei giudici amministrativi ha di fatto confermato il divieto imposto dal Comune per la realizzazione di un impianto da 4.957,92 kW previsto nella zona industriale di Villasanta tra Samassi e Sanluri.

Il ricorso

Nel procedimento si sono costituiti in giudizio, oltre al Comune, anche la Regione, parte in causa per il rilascio della concessione demaniale necessaria per l’utilizzo dell’area interessata dall’intervento. La vicenda ha avuto origine nel 2024, quando lo sportello Suape del Comune di Samassi ha negato l’autorizzazione al progetto. In un primo momento l’ufficio aveva espresso parere favorevole sulla base delle verifiche tecniche e degli esiti della conferenza di servizi. Successivamente, però, è tornato sui propri passi bloccando l’iter amministrativo. Alla base del diniego, secondo il Comune, vi era la mancata titolarità delle aree sulle quali l’impianto sarebbe dovuto sorgere. Da qui il ricorso al Tar.

Davanti al tribunale amministrativo la società Opr Sun 11 Srl ha contestato il parere negativo, ritenendolo illegittimo perché fondato esclusivamente sulla mancanza della proprietà dell’area. Secondo la ricorrente, infatti, vi sarebbe stata comunque la piena disponibilità dei terreni necessari per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse. Per alcune porzioni dell’infrastruttura, in particolare per tratti del cavidotto, sarebbe stato possibile ricorrere successivamente alla procedura di esproprio.

Attività produttive

La società ha inoltre sostenuto che l’area interessata dal progetto fosse idonea alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile, trattandosi di una zona industriale nella quale sono ammesse attività produttive che non richiedono l’autorizzazione unica e che rientrano nel regime dell’attività edilizia libera. La Opr Sun 11 Srl ha contestato inoltre l’obbligatorietà della concessione demaniale sostenuta dal Comune, evidenziando come il diniego fosse stato adottato senza una preventiva comunicazione e senza la convocazione di una nuova conferenza di servizi.

La decisione

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’operato del Comune e della Regione. Nella sentenza viene chiarito che, al momento della presentazione dell’istanza, la società non disponeva della concessione demaniale relativa all’area interessata dall’intervento, né del nulla osta al suo rilascio, e non risultava neppure avviata la procedura per ottenerla. Per il Tar, dunque, mancava un presupposto legale indispensabile per la procedibilità della domanda. Nel frattempo la Regione aveva anche informato la società che, in assenza della concessione demaniale, non sarebbe stato possibile avviare l’istruttoria per l’autorizzazione.

Respinto

In conclusione, secondo i giudici amministrativi, il provvedimento finale si limita a chiudere un procedimento che era stato sospeso proprio in attesa di questo titolo essenziale.

La concessione demaniale, sottolinea la sentenza del Tar Sardegna, deve esistere già al momento della presentazione della domanda e non può essere acquisita in una fase successiva dell’iter amministrativo.

La particolare complessità delle questioni affrontate ha infine portato il tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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