Assolto perché il fatto non sussiste, e perché, di fatto, nessuno ha mai cercato veramente di capire chi abbia buttato quei liquami nella linea del depuratore che non era deputata a trattare acque reflue, ma soltanto quelle piovane. È da quell’anomalia che è nato il procedimento a carico di Gianni Pittorra, ex presidente del Consorzio industriale provinciale di Nuoro e attuale presidente della Nuorese calcio, finito a giudizio per il superamento dei limiti di Escherichia coli nelle acque in uscita dall’impianto di Ottana. Il Tribunale di Nuoro ieri, lo ha assolto con formula piena: «Perché il fatto non sussiste».
I controlli del Cip
Al centro del processo i prelievi effettuati dall’Arpas il 15 aprile 2025. I tecnici avevano rilevato nella linea B una concentrazione di Escherichia coli di circa 39mila unità ogni 100 millilitri, contro un limite consentito di 5mila. «Un valore quasi otto volte superiore alla soglia», ha sottolineato l’accusa. Linea destinata alle acque piovane, mentre la linea A raccoglie e tratta quelle fognarie. Nel corso del processo i tecnici dell’Arpas hanno ricostruito il sistema dei controlli, sei all’anno. Uno ogni due mesi. La difesa, affidata all’avvocato Fabio Varone, ha evidenziato l’attività svolta dal Consorzio prima, durante e dopo l’episodio. «Il Cip disponeva di un piano di monitoraggio e controllo come previsto dall’Aia (l’autorizzazione integrata ambientale), secondo la documentazione prodotta, non erano emersi altri superamenti nel corso dell’anno». Un passaggio decisivo è quello evidenziato dall’avvocato Varone: «Il 17 aprile, appena due giorni dopo il prelievo, il Consorzio aveva già individuato autonomamente l’anomalia e attivato tutte le procedure di emergenza, collegando la linea B alla A. Avvisando la Provincia e la Forestale, ma anche, e soprattutto, emettendo un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua. In 48 ore i valori erano rientrati nella norma. Gli esiti delle analisi Arpas, invece, sarebbero stati comunicati ufficialmente soltanto il 20 maggio, oltre un mese dopo il campionamento».
Responsabilità personale
Se l’accusa ha puntato il dito sulla posizione di garanzia, chiedendo comunque il riconoscimento della responsabilità di Pittorra, in aula la difesa ha invece contestato il fondamento stesso dell’accusa: «Quale specifica condotta omissiva poteva essere attribuita a Pittorra? Quale norma precauzionale avrebbe violato?». Per la difesa, non era sufficiente richiamare la posizione di garanzia del presidente: occorreva dimostrare la responsabilità personale o un comportamento che avesse consentito il verificarsi dei superamenti. Il Cip invece fece tutto quello che era in suo potere, ipotizzando lo sversamento di liquami da parte di terzi nella linea B, estranea al trattamento delle acque fognarie. Nulla di prevedibile né evitabile dal Consorzio, nonostante le misure adottate. Anche perché (e qui ci sarebbe un contenzioso con Ottana Energia) il Cip non ha nemmeno la sorveglianza sull’area, affidata a una società privata.
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