Ghilarza.

Esproprio mai pagato dopo 44 anni 

Strada e piazza in terre private. Il Tar: il Comune provveda subito 

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Correva l’anno 1982 quando il Comune di Ghilarza approvava i lavori per la realizzazione nel terreno di Giuseppe Sanna di via Tempio e dell’omonima piazza dichiarando la pubblica utilità dell’opera e la sua urgenza e indifferibilità che, in casi come questo, permette alla pubblica amministrazione di saltare le normali procedere, compresa quella di esproprio. Fin qui tutto chiaro e lecito ma: la definizione della pratica e il pagamento dell’esproprio devono concludersi in un tempo ragionevole che non può di certo avvicinarsi al mezzo secolo.

La causa

Stanchi di aspettare e certi di aver giustizia i fratelli Giampaolo Raffaele, Gabriele e Agostino Sanna, eredi di Giuseppe Sanna, con l’avvocatessa Brunilde Atzori, hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiudere una volta per tutte una vicenda che nasce tra gli anni ’60 e 70 quando, scrivono nel ricorso i signori Sanna, il Comune aveva occupato una parte dell’area di proprietà del defunto padre Giuseppe, per realizzare una piazza e spazi ad uso pubblico.

Il Comune riconosceva l’occupazione senza titolo dell’area privata ma non procedeva alla sua acquisizione né tanto meno a pagare l’indennità dovuta. Il tempo passa e solo nel 1982 l’Amministrazione comunale dichiarava la pubblica utilità dell’opera senza però far seguito ad acquisire le aree con un atto ufficiale; di fatto quelle terre sono ancora proprietà dei fratelli Sanna, sulle quali permane un’occupazione senza titolo da parte del Comune. L’anno scorso i proprietari sollecitano la definizione della pratica e il pagamento di quanto dovuto.

Il verdetto

Dal Comune nessuna risposta e a quel punto è scattato il ricorso perché il Tar accerti l’obbligo di provvedere affinché cessi da parte comunale l’occupazione senza titolo che «lede i diritti soggettivi dei ricorrenti». Per i giudici (presidente Aru, estensore Marongiu, referendario Gana) il ricorso è fondato in quanto «discende un chiaro obbligo del Comune con la conseguente condanna a provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, decorsi i quali si procederà alla nomina di un commissario ad acta che provvederà sull’istanza». In poche parole: il Comune, che non si è costituito in giudizio, restituisce l’area al privato o paga quel che deve pagare.

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