Più che un’invasione, «quasi uno straripamento di potere da parte del tribunale». Ieri, all’udienza in Corte Costituzionale gli avvocati della Regione hanno usato parole forti per sostenere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in merito alla decadenza della governatrice Alessandra Todde. I ricorsi della Giunta all’ordine del giorno erano due: il primo contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio elettorale di garanzia istituito presso la Corte d’Appello di Cagliari e notificato il 3 gennaio scorso, il secondo contro la sentenza del tribunale di primo grado del 29 maggio che ha confermato il provvedimento del Collegio. Dopo l’udienza, i giudici della Consulta si sono ritirati in Camera di consiglio. Il verdetto è atteso per venerdì, ma non è escluso che possa arrivare anche oggi. A giudicare saranno in tredici: si sono astenuti Filippo Patroni Griffi e Massimo Luciani. Ovviamente, tutto si gioca sull’ammissibilità o meno dei ricorsi. Nel primo caso, infatti, sarebbe verosimile una vittoria del ricorrente.
La discussione
Per la Regione hanno discusso la causa gli avvocati Omar Chessa e Antonio Saitta. «L'atto impugnato è gravemente lesivo della sfera di competenza della Regione perché accerta e ingiunge la sanzione della decadenza a carico del presidente eletto implicando la dissoluzione di tutti gli organi regionali», ha detto Chessa con riferimento all’ordinanza ingiunzione. Se dovesse essere confermata l’ordinanza - ha spiegato - «si dovrebbero indire elezioni regionali con gravissimo pregiudizio per tutti gli organi e membri regionali». In pratica, si tratterebbe del «classico conflitto per menomazione e quindi impossibilità dell'esercizio delle funzioni». Un riferimento anche alla legge 1 del 1994 sulle spese elettorali: «Non può trovare applicazione nei confronti del presidente elettivo, essendo stata adottata in una fase in cui non c'era l'elezione diretta del presidente di Regione». Saitta ha argomentato il ricorso in merito alla sentenza del tribunale di Cagliari. «Nella parte finale la motivazione afferma che vi è la competenza del Consiglio regionale a deliberare sulla decadenza», ha fatto notare, ma la sentenza stabilisce anche che «spetta al tribunale effettuare il vaglio alle contestazioni mosse». In questo caso, dunque, c’è «quasi lo straripamento di potere da parte del tribunale a danno del Consiglio regionale le cui competenze vengono formalmente riconosciute ma sostanzialmente calpestate». Infine, la richiesta di «accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione».
L’avvocatura
Netta anche la posizione dell’avvocatura dello Stato rappresentata da Fabrizio Fedeli che ha chiesto «l'inammissibilità per difetto di carattere intersoggettivo», sostenendo che «la legge 1 del 1994 connota i collegi di garanzia come organi della Regione dal punto di vista funzionale. Si tratta di attribuzione di funzioni che fa di questi collegi organi regionali». (ro. mu.)
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