È salva la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari del Comune di Cagliari. Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha respinto il ricorso presentato da una cittadina, esclusa dalle posizioni utili (dunque quelle che consentivano di avere la casa) della graduatoria riservata alle persone con disabilità. A rivolgersi ai giudici del Tar è stata una donna, difesa dall’avvocato Carlo Tack, che contestava l’attribuzione dei punteggi che – a detta della ricorrente – non avrebbe tenuto conto dei diversi livelli di gravità e delle reali situazioni di difficoltà dei richiedenti con disabilità. La sentenza, invece, ritiene che il Comune si sarebbe limitato ad applicare quanto previsto dalla normativa regionale.
Il ricorso
Nel dettaglio, il ricorso contestava innanzitutto il mancato riconoscimento di 4 punti per il grave disagio abitativo. La donna, infatti, chiedeva l’alloggio perché – vivendo al secondo piano e senza ascensore – si trovava in una condizione di inaccessibilità a causa delle barriere architettoniche. A dimostrare la difficile condizione c’era anche una relazione tecnica. Valutata la norma regionale – che disciplina il bando per l’assegnazione degli alloggi – i giudici hanno escluso che quel tipo di condizione potesse essere equiparata con il punteggio riservato agli immobili dichiarati inabitabili “per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari”. Per i giudici la legge regionale parla chiaro: una cosa sono gli immobili che rendono difficile la vita ai disabili per via delle barriere architettoniche, altri sono quelli inagibili o con gravi motivi strutturali o igienico sanitari.
L’esito
L’altro elemento cruciale del ricorso riguardava la gravità della disabilità: il bando – secondo la ricorrente – sarebbe stato discriminatorio perché attribuiva lo stesso punteggio a tutte le persone con invalidità superiore ai due terzi, senza distinguere tra i diversi livelli di gravità. Anche questa censura è stata respinta. Anche in questo caso, richiamando la legge regionale (che assegna 2 punti per le menomazioni comprese tra un terzo e due terzi della capacità lavorativa e 3 punti per quelle superiori ai due terzi), il Tar ha osservato che «il Comune non è titolare di alcun potere discrezionale nella graduazione dei punteggi in base al diverso grado di disabilità». Nessun profilo anche di incostituzionalità della norma regionale per discriminazione, visto che già la legge nazionale distingue tra due differenti livelli di disabilità, lasciando al legislatore regionale la scelta dei criteri di valutazione. Il Comune era difeso dall’avvocata Simonetta Garbati, mentre il collegio – presieduto dalla giudice Giulia Ferrari – era completato dai consiglieri Antonio Plaisant e Gabriele Serra.
Compensate le spese del giudizio, vista la situazione e la particolare difficoltà della vicenda, ora la difesa della donna potrà decidere se presentare ricorso al Consiglio di Stato. Giudicata legittima la procedura, resta dunque in vigore la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in città e approvata lo scorso aprile.
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