La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas» 

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 

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Abbanoa è una società in house della Regione e, in quanto tale, non può contestare i provvedimenti con i quali l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (Egas), che regola il servizio idrico integrato nell’Isola, ha determinato le modalità di esercizio dei suoi poteri di controllo sugli atti dell’azienda. È questo, in estrema sintesi, quanto deciso dai giudici del Tar Sardegna nella sentenza che ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso di Abbanoa contro Egas.

Il ricorso

La società per azioni, attraverso l’avvocato Antonello Rossi, aveva impugnato la delibera con la quale l’Autorità d’ambito aveva approvato il regolamento per il funzionamento del cosiddetto “controllo analogo” degli atti varati da Abbanoa. Quest’ultima sosteneva che le nuove modalità di controllo eliminavano, di fatto, qualsiasi margine di autonomia operativa e funzionale in capo alla dirigenza della società. Non solo. Il timore era che quelle modalità di controllo si sarebbero tradotte, nell’atto pratico, nella sottrazione di compiti di gestione agli organi di governo della società per azioni.

La decisione
Il collegio del Tribunale amministrativo regionale sardo, presieduto dal giudice Tito Aru (a latere Alfreddo Giuseppe Allegretta e Daria Valletta, che ha materialmente redatto la sentenza), ha condiviso quanto sostenuto da Egas e dalla Regione, la prima assistita dall’Avvocatura dello Stato con il legale Giandomenico Tenaglia, la seconda dall’Ufficio Legale con gli avvocati Sonia Sau e Massimo Cambule. Il Tar ha stabilito che Abbanoa non ha una autonoma soggettività giuridica, ma è una mera articolazione interna del soggetto pubblico dalla quale essa promana (la Regione, ndr), dunque non può contestare gli atti dell'Ente preposto al suo controllo.

Società in house

Del resto, hanno aggiunti i giudici, la circostanza per la quale la società Abbanoa può esercitare il servizio idrico integrato senza passare attraverso una gara pubblica è proprio per la sua natura di società in house, ovvero perché è, per l’appunto, «una mera articolazione organizzativa (della Regione) priva di effettiva autonomia». Per svolgere il servizio idrico integrato, la società per azioni dovrà, dunque, sottostare a tutti i poteri di controllo che la Regione esercita tramite Egas.

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