Secondo la Consulta, la nota non prescinde dal principio della leale collaborazione tra Stato e Regione, come ritenevano gli uffici di viale Trento, e lo Stato "non ha inteso sottrarsi all'accordo attraverso una controproposta chiusa al successivo confronto con la Regione". Inoltre, "il mancato perfezionamento dell'accordo, a seguito del primo scambio di proposte tra le parti - scrivono i giudici nella sentenza - appare del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione e specificazione delle singole clausole dell'accordo stesso tra Regione e Stato". Nel merito della questione, che sta animando anche il dibattito politico rispetto alla vertenza entrate e alla rivisitazione dei vincoli del patto di satbilità, la Corte ricorda poi che "il contenuto dell'accordo deve essere compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità" e che "l'equilibrio del bilancio non potrà che realizzarsi all'interno dello spazio finanziario delimitato, in modo compensativo, dalle maggiori risorse regionali risultanti dalla entrata in vigore dell'art. 8 dello statuto e dalla riduzione della spesa conseguente alla applicazione del patto di stabilità 2011", ritenendo assolutamente dipendenti e coordinati i profili della spesa e quelli dell'entrata.
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