Le norme contro lo stalking non si applicano solo a carico di chi perseguita e molesta le persone alle quali è stato legato sentimentalmente e che lo hanno scaricato, ma anche a chi rende impossibile la vita degli altri per motivi che nulla hanno a che fare con un rapporto affettivo. Lo chiarisce la Cassazione che - come riporta l'Ansa - ha confermato la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un sardo di 64 anni, che era contrario allo sfruttamento di una cava e aveva reso la vita impossibile ai proprietari e agli addetti al cantiere. Il protagonista di questa vicenda giudiziaria - sentenza 37448 della Quinta sezione penale - aveva un comportamento caratterizzato "dalla reiterazione costante delle condotte minacciose, ingiuriose, moleste - attraverso l'invio di sms, lettere e comunicazioni di vario genere, pedinamenti, appostamenti, passaggi sotto casa ed il luogo di lavoro, migliaia di contatti telefonici - che hanno dato origine a un vero e proprio stillicidio persecutorio, che ha determinato, ovviamente, un disequilibrio psicologico nelle persone offese, costringendole a mutare le loro abitudini di vita".

Contro il divieto di avvicinarsi alle persone che avevano a che fare con la cava - emesso dalla magistratura di Nuoro il 4 dicembre 2013 - l'uomo ha protestato in Cassazione sostenendo che l'area di scavo era soggetta a vincolo ambientale e dunque "l'azione di denuncia da lui posta in essere non può essere considerata atto persecutorio". Inoltre l'uomo ha fatto presente che il reato di stalking non era configurabile "quando vittima del reato non sia una persona legata all'agente da 'vincoli affettivi'". Ma gli 'ermellini' gli hanno replicato che "il reato in questione non limita e circoscrive la natura e la qualità della parte lesa nel senso da lui supposto" e hanno confermato, per l'uomo, l'obbligo di tenersi alla larga dagli addetti al cantiere e dai coniugi proprietari della cava sui quali aveva messo in circolazione "scritti volgarmente allusivi alle loro tendenze e abitudini sessuali".
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