Appena sette articoli approvati in pochi minuti dall’Aula che ha privilegiato la questione culturale legata al Fine vita. Un testo snello, e – rispetto alla prima versione – modificato dalla commissione Sanità presieduta da Carla Fundoni (Pd) che ha tenuto conto dei rilievi mossi dal Governo sulla legge licenziata dalla Regione Toscana (su cui si deve ancora pronunciare la Corte Costituzionale). Basterà a evitare l’impugnazione?
Questo è improbabile. Infatti, la disciplina del fine vita - incidendo su aspetti fondamentali dell'identità e dell'integrità della persona – riguarda l'ordinamento civile, materia di esclusiva competenza dello Stato, come previsto dall’articolo 117 della Costituzione. Il suicidio assistito, come atto di disposizione del proprio corpo, necessita di una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale, che solo lo Stato può assicurare. Non solo, l'introduzione del suicidio assistito come prestazione sanitaria richiederebbe l'intervento del legislatore nazionale dato che i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali non possono essere modificati dalle Regioni.
Ad ogni modo, la legge approvata ieri funziona così: la Regione garantisce assistenza sanitaria gratuita a chi intende accedere al suicidio medicalmente assistito tramite farmaci. A chi è destinata? I requisiti – che poi sono quelli stabiliti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale – sono molto stringenti. Parliamo di persone che intanto devono essere pienamente capaci di intendere e di volere, affette da una patologia irreversibile, da sofferenza fisica o psichica intollerabile, e dipendenti da trattamenti necessari a mantenerle in vita. Il testo prevede che a verificare la presenza dei requisiti siano commissioni speciali istituite in ciascuna delle aziende sanitarie della Regione.
La verifica
Commissioni composte da un medico palliativista, un neurologo, uno psichiatra, un anestesista, un infermiere e uno psicologo. Ogni commissione può essere integrata, di volta in volta, da un medico specializzato nella patologia di chi ha richiesto il ricorso al suicidio medicalmente assistito.
Il procedimento è semplice: la richiesta si presenta alla propria Asl, che entro cinque giorni convoca la commissione permanente incaricata di verificare i requisiti. La fase di verifica deve concludersi entro trenta giorni (termine che può essere sospeso una sola volta e per un massimo di cinque giorni) dalla presentazione della domanda. In questa fase la commissione interloquisce col paziente, si accerta che abbia informazioni adeguate sulla possibilità di accedere alle cure palliative, e soprattutto se persiste la volontà di accedere al Fine vita. Dopodiché, si passa alla verifica vera e propria dei requisiti, seguiranno l’acquisizione del parere del comitato etico e la relazione sulla sussistenza dei requisiti.
Auto somministrazione
Nei due giorni successivi, l’Asl comunica l’esito al malato. Se la richiesta è accolta si procederà con l’auto somministrazione del farmaco per il suicidio medicalmente assistito entro sette giorni, con supporto tecnico e farmacologico della Asl. Ovviamente, in ogni momento il richiedente può sospendere o annullare il trattamento. Se invece la richiesta è respinta potrà essere presentata una nuova domanda in caso di mutamento delle condizioni del paziente. (ro. mu.)
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