Da oggi entra in vigore, per i conducenti residenti in Italia che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni, l'obbligo del dispositivo antiabbandono.

Perché il dispositivo sia a norma è necessario che le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali rispondano ai criteri fissati dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019 e in particolare, alle prescrizioni elencate nell'allegato A dello stesso decreto.

"Non è necessario che i dispositivi siano della stessa marca del seggiolino - sottolinea la polizia stradale - infatti secondo l'articolo 3 del citato decreto, gli stessi possono essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo". Pur non essendo obbligatorio la Polizia Stradale consiglia di "portare sempre al seguito il Certificato di Conformità rilasciato dal produttore del seggiolino per agevolare eventuali operazioni di controllo da parte degli organi di polizia".

La conformità, infatti, non deve essere dimostrata dal conducente, ma verificata dagli agenti preposti al controllo.

L'utilizzo di un dispositivo non conforme o non funzionante è vietato dall'art. 172, commi 1-bis e 10 del Codice della Strada che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 83 a 333 euro nei confronti del conducente (con decurtazione di 5 punti dalla patente).

Tuttavia, qualora a bordo del veicolo sia presente una persona maggiorenne tenuta alla sorveglianza del minore, la responsabilità dell'uso del dispositivo antiabbandono compete a questo passeggero e non al conducente. In questo caso si applica la sanzione pecuniaria senza decurtazione di punteggio.

(Unioneonline/F)
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