Sono in arrivo tempi durissimi per coloro che vogliano introdursi subdolamente in abitazioni private e/o esercizi commerciali e/o loro pertinenze col fine di recare pregiudizio ai legittimi proprietari. La riforma targata Lega relativa alla norma che disciplina la legittima difesa (articolo 52 del codice penale) sembrerebbe conferire una vera e propria licenza di uccidere a favore di coloro che si trovino nella necessità di difendere la propria o l’altrui incolumità e/o le proprie cose.

In poche parole, in tutti i casi in cui chicchessia si faccia lecito di introdursi clandestinamente, con l’inganno, e contro la volontà del legittimo proprietario in una privata dimora o nelle sue pertinenze, rischierà di essere legittimamente ammazzato purché ciò accada con l’uso di un’arma o di un altro mezzo idoneo alla difesa altrettanto legittimamente detenuti, e purché il titolare dei beni violati versi nella necessità di difendere la propria o l’altrui vita (quella dei prossimi congiunti ad esempio), i propri o gli altrui beni, e non vi sia desistenza alcuna da parte del potenziale aggressore perché si sa che, al ladro che fugge, ponti d’oro. Di conseguenza, in una situazione come quella appena descritta, non solo colui che si troverà nell’impellenza di difendersi verrà sempre e comunque assolto in sede penale, ma non sarà neppure riconosciuto responsabile sul piano civilistico e non dovrà corrispondere alcun risarcimento agli eventuali congiunti del malvivente per averne cagionato la morte.

Scommetto che i più sono pronti a tirare il proverbiale respiro di sollievo. E come dargli torto. Nessuno ha diritto di turbare la serenità del prossimo con comportamenti atti a recarne grave pregiudizio fisico e turbamento morale.

Non posso fare a meno, tuttavia, di domandarmi, e come me credo tanti, se questa riforma sia davvero necessaria. Se sia coerente con i principi giuridici fondamentali e se sia costituzionalmente legittima. Ed ancora, se sia giusto che l’effetto ampiamente scriminante della nuova legittima difesa, si estenda anche alla necessità di difendere i soli beni. E soprattutto se sia davvero utile. Quali saranno i suoi effetti sul piano pratico? Determinerà un incremento esponenziale delle domande volte ad ottenere il porto d’armi? Determinerà un aumento del numero dei cittadini che decideranno di dotarsi di un arma? Servirà a disincentivare le condotte illecite? Certo, se verrà approvata, gli effetti si paleseranno strada facendo.

Mi piace ricordare, però, che già nel 2006, il Governo Berlusconi, con la legge n. 59 del 13 febbraio, era intervenuto sulla norma in discorso introducendo proprio la c.d. legittima difesa domiciliare che garantiva comunque, e garantisce siccome ancora in vigore, il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa e precisava (cfr. chiarimenti Centro Studi del Senato), altresì, che il pericolo di aggressione legittimante la difesa con l’uso di un’arma legittimamente detenuta, era riferibile solo alla vita e/o all’incolumità delle persone presenti nel domicilio o negli spazi pertinenziali, oltre che negli esercizi commerciali, negli uffici e via dicendo, in perfetta linea con il disposto dell’articolo 2, comma secondo della CEDU, che espressamente legittima l’uccisione dell’aggressore da parte dell’aggredito solo nel momento in cui la necessità di difendersi sia diretta ed immediata conseguenza di un atto violento contro la persona e non contro un bene materiale.

Un intervento, quindi, certamente più equilibrato sul piano giuridico che salvaguardava, e salvaguarda siccome appunto tutt’oggi in vigore, la vita per la vita e non la vita per la borsa. Ed altrimenti non potrebbe essere, dal momento che il bene vita ha un valore di gran lunga superiore a qualunque bene materiale, ed a pensarla diversamente si finirebbe per porre sullo stesso piano, ed in ciò evidentemente sbagliando, beni (la vita e la proprietà) che pari valore non hanno.

Tuttavia, i promotori del disegno di legge sulla legittima difesa, facendo leva forse sul risalto mediatico di taluni sporadici e recenti accadimenti, sostengono che l’obiettivo della riforma sarebbe quello di evitare il più possibile i processi a carico di coloro che abbiano agito per difendersi.

Ma costoro si sono soffermati a considerare, dati alla mano, se la realtà processuale, a partire dal 2006 ad oggi, consenta di poter ritenere davvero necessaria questa riforma? I dati forniti dalle riviste di settore e dallo stesso Ministero della Giustizia dimostrano che fino ad oggi, con le norme in vigore, quasi tutte le sentenze sono state di assoluzione o comunque contengono pene davvero minime, e lo stesso numero di procedimenti penali concernenti casi di legittima difesa e di eccesso colposo è stato davvero irrisorio.

Se poi quegli stessi promotori pensano, come in realtà hanno affermato (in questo senso Ostellari), che la nuova formulazione della norma sulla legittima difesa consentirà di addivenire ad una immediata archiviazione degli eventuali procedimenti penali in materia, allora, mi dispiace contraddirli, ma non credo proprio che sarà così, anche perché la norma medesima non esime il giudice dalla necessità di indagare, e di conseguenza valutare, la sussistenza dei presupposti utili a ritenere operativa la scriminante in parola pure nella sua nuova formulazione.

Detto altrimenti, il diritto di difendersi in casa propria è già normato fin dal 2006, ma se quell’azione difensiva sia legittima per davvero e se sia proporzionata (perché comunque taluni presupposti di operatività anche la nuova norma li pone) al pregiudizio che incombe sulla persona e/o sulle cose, lo deve decidere sempre e comunque un giudice sulla base delle risultanze delle indagini perché ogni caso è diverso dall’altro e diverse sono le modalità di accadimento.

La valutazione deve avvenire sempre caso per caso a prescindere da qualsivoglia automatismo, altrimenti si arriverebbe al paradosso di ritenere sufficiente la sola parola dell’aggredito a prescindere da ogni possibile accertamento.

Tanto detto, e per quanto umanamente io possa comprendere l’entusiasmo di coloro che esultano alla nuova formulazione dell’articolo 52 del codice penale, non posso che esprimere un parere contrario. L’introduzione della legittima difesa domiciliare da parte del Governo Berlusconi offre già amplissima tutela riconoscendo praticamente quasi sempre la sussistenza di proporzione tra offesa e difesa come dimostrato dalla realtà processuale.

A mio modestissimo giudizio, intervenire su una norma già perfetta nel senso indicato dalla Lega significa solo illudere i cittadini che non ci saranno più processi per chi si difende in casa o nei luoghi pertinenziali e di lavoro.

Sarebbe stato certamente più opportuno rivolgere l’attenzione verso il potenziamento dei mezzi di repressione dei reati anziché far in qualche modo ricadere sul cittadino la responsabilità del dover provvedere.

Giuseppina Di Salvatore

(avvocato - Nuoro)
© Riproduzione riservata