Lo ha deciso il Tar del Lazio accogliendo in parte un ricorso della società marittima. Scende così a 271mila euro la sanzione da pagare anziché i 500mila originariamente stabiliti dall'Autorità.

Anche la Compagnia di Navigazione fu sanzionata e si è in attesa della decisione sul ricorso proposto. Era il 21 giugno 2012, quando l'Antitrust autorizzò l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte della Compagnia Italiana di Navigazione del ramo d'azienda di Tirrenia di Navigazione preposto ai trasporti tra l'Italia continentale e le isole.Erano state prescritte diverse misure, ovvero: che Moby, con riferimento al periodo 2012/2016, non doveva stipulare, o doveva rescindere con effetto immediato, accordi finalizzati alla commercializzazione dei titoli di viaggio con operatori concorrenti (code-sharing) relativamente alle rotte Civitavecchia-Olbia, Genova-Porto Torres e Genova-Olbia; che, nella stagione estiva 2012, per le stesse rotte doveva applicare livelli tariffari specifici. Il Tar ha ritenuto l'impostazione dell'Autorità "conforme sia alla lettera che alla ratio della misura, volta a tutelare i consumatori da ingiustificati aumenti tariffari al fine di autorizzare una concentrazione di mercato altrimenti vietata dalla normativa sulla concorrenza". Legittima ai giudici appare la misura dell'imposizione di livelli tariffati specifici, "stante la sua finalità - si legge nella sentenza - di evitare che la concentrazione dia luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante". Alla fine, in parziale accoglimento del ricorso, il Tar ha annullato il provvedimento dell'Antitrust relativamente a una delle due violazioni contestate (ovvero a quella della ritardata ottemperanza al divieto di stipulare accordi di code-sharing), imponendo una revisione della sanzione, ridotta a 271mila euro.
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