Se l'ex marito non versa l'assegno di mantenimento per i figli, allora sarà il datore di lavoro dell'uomo a dover pagare mensilmente quanto dovuto, detraendolo dalla busta paga del dipendente.

Lo ha deciso il tribunale civile di Roma che, con l'ordinanza numero 21335/2018, ha accolto la richiesta di un'assistita dell'associazione "Avvocato del Cittadino".

La donna si era rivolta all'associazione perché l'ex coniuge era insolvente e non le versava mensilmente i 700 euro per il mantenimento delle figlie.

L'ordinanza ha obbligato il datore di lavoro dell'uomo a corrispondere alla donna "dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento la somma, da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente".

La decisione è stata presa sulla base di quanto disposto dall'articolo156 del codice civile, secondo cui è possibile "superare liti continue ogni mese" e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l'ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione.

(Unioneonline/F)

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