Da ieri Matteo Salvini è formalmente indagato dalla procura di Agrigento con l'accusa sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, dopo aver disposto lo stop allo sbarco di oltre 100 migranti rimasti per cinque giorni a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera italiana.

Insieme al ministro dell'Interno e vicepremier è stato iscritto nel registro degli indagati anche il capo del suo gabinetto.

In cinque punti l'iter del procedimento che coinvolge il leader leghista:

1) Gli atti relativi all'indagine entro 15 giorni vengono inoltrati dalla procura al Tribunale dei ministri.

Si tratta della sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 96 della Costituzione italiana dispone infatti che "il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.

Il Tribunale dei ministri è costituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello competente per territorio dove il reato ministeriale è stato commesso: in questo caso è competente la procura di Palermo.

2) Ricevuti gli atti, il Tribunale dei ministri ha 90 giorni di tempo per eseguire le indagini preliminari, sentire il pubblico ministero e decidere se archiviare l'indagine oppure trasmettere gli atti con una relazione motivata al procuratore della Repubblica, affinché chieda l'autorizzazione a procedere.

Nel caso in cui il Tribunale disponga l'archiviazione, il decreto non è impugnabile.

3) Nel secondo caso, il procuratore chiederà l'autorizzazione a procedere al presidente del ramo del Parlamento di cui è membro l'inquisito. Poiché Salvini è senatore, gli atti verrebbero trasmessi a Maria Elisabetta Alberti Casellati.

4) Entro 60 giorni dalla consegna degli atti al presidente della Camera competente, l'assemblea si riunisce e può “a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”.

Se invece l’assemblea concede l’autorizzazione, l'iter del procedimento prosegue.

5) Nel caso sia concessa l'autorizzazione a procedere, il giudizio di primo grado spetta al tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio.

(Unioneonline/F)

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