"L'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa".

Per questo, per deciderne l'entità "si deve adottare un criterio composito" che tenga in considerazione "le rispettive condizioni economico-patrimoniali" e "dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge" al "patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età".

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, sorto con la sentenza del maggio dell'anno scorso, la 11504/17, con cui il supremo organo giudiziario ha disposto nuovi parametri per stabilire l'entità dell'assegno di mantenimento in caso di divorzio, secondo cui doveva essere preso in considerazione il criterio dell'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge più debole e non il tenore di vita avuto durante il matrimonio.

Il parametro da utilizzare, secondo la sentenza, "si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo".

La decisione sottolinea poi che "il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata